Bonus asili nido, le istruzioni dell’Inps per la presentazione delle domande per il 2019
Il bonus
Il comma 355 della legge 232/2006 ha riconosciuto un buono per i nuovi nati il cui importo è stato elevato a 1.500 euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, corrisposto dall'Inps previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta agli asili nido. Col Dpcm 17 febbraio 2017 sono state introdotte le disposizioni attuative.
Il contributo può essere corrisposto per far fronte a due situazioni: a beneficio di bambini nati o adottati/affidati dal 1° gennaio 2016, per contribuire al pagamento delle rette relative alla loro frequenza in asili nido pubblici e privati autorizzati; a beneficio di bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari.
La domanda
Con la circolare 14 l'istituto di previdenza fornisce le istruzioni operative relative alla presentazione delle domande per la fruizione dei bonus per l'anno 2019, rinviando, per quanto non espressamente indicato, alla circolare 14 del 29 gennaio 2018.
Per il 2019, la domanda può essere presentata fino al 31 dicembre 2019, esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio on line dedicato, il contact center multicanale ovvero per il tramite dei patronati e intermediari dell'Istituto. Il bonus verrà erogato secondo l'ordine cronologico di presentazione telematica della domanda, fino all'occorrenza delle risorse disponibili, che ammontano a 300 milioni di euro.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l'iscrizione o l'avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.
Il contributo
Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, parametrando l'importo massimo di 1.500 euro su 11 mensilità per un rateo massimo di 136,37 euro, direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata. In ogni caso il contributo mensile non può eccedere la spesa effettivamente sostenuta per il pagamento della singola retta, per cui è onere dei beneficiari allegare le ricevute entro la fine del mese di riferimento e comunque non oltre il 31 gennaio 2020 onde poterne avere il rimborso.
Nel caso in cui il beneficio sia richiesto quale contributo per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, l'importo viene erogato in unica soluzione. Alla domanda deve essere allegato il certificato con cui il pediatra di libera scelta attesta i dati anagrafici del minore e l'impossibilità di frequentare l'asilo nido per l'intero anno solare di riferimento, in ragione di una grave patologia cronica.
Ricorda infine l'Inps che il bonus asilo nido non è cumulabile con le detrazioni fiscali per la frequenza degli asili nido previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 203/2008 né può essere fruito per mensilità coincidenti con quelle di godimento del “bonus infanzia” di cui ai commi 356 e 357 della legge 232/2016.
07/02/2019